Aggiornamento Pes Pav
Chi deve/può frequentare il corso AGGIORNAMENTO PES PAV:
Il corso è destinato agli installatori e manutentori elettrici, addetti ai quadri, artigiani, e tutti gli operatori che possono essere esposti a rischi elettrici (ad esempio: gestori di centrali termiche).
Attestato:
L’attestato verrà rilasciato alla fine dell’ultima lezione a coloro che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore.
INFORMAZIONI E COSTI
DURATA DEL CORSO:
4 ore
CALENDARIO DEL CORSO:
07/07/2026 ore 09:00 – 13:00
Sede: Via Pianezza 123, Torino
COSTO DEL CORSO:
ASSOCIATI:
NON ASSOCIATI:
POSTI ANCORA DISPONIBILI:
ATTESTATO:
PROGRAMMA DEL CORSO
- Scopo e campo di applicazione della Nuova Norma CEI 11-27:2025
- Effetti dell’elettricità sul corpo umano e le misure di primo soccorso
- Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 VI edizione ( GI, RI, GL, RLE, PES, PAV, PEC): compiti, responsabilità e requisiti. Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico.
- La pianificazione del lavoro (Piano di Lavoro, Piano di Intervento, consegna e restituzione impianto)
- Procedure di lavori elettrici (lavori fuori tensione, sotto tensione e in prossimità di parti attive)
- Test di verifica finale.
CONDIZIONI GENERALI CORSI IN PRESENZA
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ATTESTATO
L’attestato sarà inviato tramite mail all’indirizzo utilizzato per l’accesso al sito.
In caso l’azienda abbia delle condizioni di pagamento particolari, concordate in precedenza con Api Formazione, riceverà l’attestato a saldo della fattura.
AGGIORNAMENTI SUL CORSO
Mantenimento e revoca dell’idoneità personale
L’idoneità ad eseguire lavori sotto tensione deve essere mantenuta con la pratica o con successivi addestramenti. La validità dell’autorizzazione al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, in accordo con il livello d’idoneità della persona interessata. E’ comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza annuale.
Per quanto riguarda la formazione, in assenza di indicazioni specifiche nelle norma CEI 11-27, si ricorda che l’art. 37 del D. Lgs 81/08 prevede che la formazione sia ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi e comunque in analogia con la periodicità indicata per l’aggiornamento dei lavoratori che è quinquennale