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Corsi di Base-Primo Soccorso

Chi deve/può frequentare il corso

La formazione è obbligatoria per chi è incaricato dall’azienda, in accordo con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di gestire le misure di primo soccorso.

Contenuti del corso

  • Allertare il sistema di soccorso
    • Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati ecc.)
    • Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
  • Riconoscere un’emergenza sanitaria
    • Scena dell’infortunio
    • Accertamento delle condizioni psicolo-fisiche del lavoratore infortunato
    • Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
    • Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
  • Attuare gli interventi di primo soccorso
    • Sostenimento delle funzioni vitali
    • Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
    • Conoscere i rischi specifici dell’attività
  • Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
    • Cenni di anatomia dello scheletro
    • Lussazioni, fratture e complicanze
    • Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
    • Traumi e lesioni toraco-addominali.
  • Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.
    • Lesioni da freddo e da calore
    • Lesioni da corrente elettrica
    • Lesioni da agenti chimici
    • Intossicazioni
    • Ferite lacero contuse
    • Emorragie esterne
  • Acquisire capacità di intervento pratico
    • Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
    • Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
    • Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
    • Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
    • Tecniche di tamponamento emorragico
    • Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
    • Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
    • Verifica di apprendimento e discussione finale

Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unita’ produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita’ svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

  1. Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  2. Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
  3. Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B: aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita’ produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’Azienda Unita’ Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attivita’ lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l’azienda o unita’ produttiva svolge attivita’ lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attivita’ con indice piu’ elevato.

 

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