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Da sapere

DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

1.1 Che cos’è il DVR?

Il DVR è il Documento che deve essere redatto a conclusione della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli collegati allo stress-lavoro correlato e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi.
Il DVR deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa.
  • L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
  • Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei liveli di sicurezza.
  • L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
  • L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione , del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente (dove necessario) che ha partecipato alla valutazione del rischio.
  • L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Partecipano alla stesura del DVR il datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente (dove sia presente).

1.2 La data certa

Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi (DVR), può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente (dove nominato) che ha partecipato alla redazione del DVR oppure, con apposizione del timbro presso uffici postali, direttamente sul documento avente corpo unico.

RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Datore di Lavoro

2.1 Il Datore di Lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti in materia di prevenzione e protezione dei rischi?

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP salvo nei seguenti casi:

  1. nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  2. nelle centrali termoelettriche;
  3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  5. nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  6. nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  7. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il Datore di Lavoro avrà l’obbligo di formazione e di aggiornamento periodicoI contenuti e la durata sono stabiliti dall’accordo in Conferenza Stato Regioni n. 223 del 21/12/2011

2.2 Quali corsi di formazione sono previsti per il Datore di Lavoro che ricopre il ruolo di RSPP?

L’accordo Stato Regioni n. 223 del 21/12/2011 che disciplina l’art. 34 comma 2 del
D. Lgs 81/08 sancisce che il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti di Rspp
deve frequentare corsi di formazione che per la durata e gli argomenti trattati
dovranno essere di 16-32 o 48 ore in base ai tre differenti livelli di rischio
individuati con il codice Ateco.

Il Datore di lavoro e altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento di
durata, in base al rischio, di 6-10 o 14 ore con periodicità quinquennale.

L’autocertificazione

3.1 L’autocertificazione?

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori appartenenti ai seguenti gruppi: soci lavoratori, dipendenti subordinati (quelli part-time contano in proporzione all’orario svolto), interinali e lavoratori a domicilio. Non devono essere conteggiati i collaboratori a progetto, i coadiuvanti, i lavoratori “autonomi”, gli stagisti e i praticanti: questi ultimi devono comunque essere tutelati adottando tutte le altre norme del D.Lgs. 81/08. Nel caso il Datore di lavoro si trovi in queste condizioni può fare l’autocertificazione non procedendo alla stesura del DVR ma questo non lo esonera dal valutare tutti i rischi presenti in azienda e a provvedere alle misure di prevenzione e protezione nonché ad adottare se necessario l’utilizzo dei. dispositivi di protezione individuali.

3.2 L’autocertificazione quando va fatta?

Prima di assumere anche solo una persona (qualsiasi tipologia contrattuale) bisogna fare la valutazione dei rischi e la relativa autocertificazione con data certa.

3.3 Fino a quando si può fare l’autocertificazione?

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che secondo il T.U. dovrà essere emanato entro la fine del 2010 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.
Quindi non oltre la data del 30 giugno 2012 si dovrà predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi.

Medico competente e sorveglianza sanitaria

4.1 Chi è il Medico competente?

Il “medico competente”: è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro.
  • autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

È nominato dal Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e collabora, con lui ai fini della valutazione dei rischi.
Nei riguardi dei lavoratori il medico competente provvede all’attività di formazione-informazione per la parte di competenza e all’organizzazione del servizio di Primo Soccorso.
Inoltre effettua e programma la sorveglianza sanitaria applicando il protocollo sanitario.
E’ diritto del Datore di Lavoro richiedere la documentazione al Medico prescelto che attesti i suoi requisiti.
Il medico competente può essere:

  • dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con il datore di lavoro
  • libero professionista
  • dipendente del datore di lavoro

4.2 Che cosa comprende la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e’ destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  • Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
  • Visita medica preventiva in fase preassuntiva
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute per un periodo superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite preventive e periodiche sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4.3 Quali sono gli obblighi del medico competente relativamente all’istituzione della cartella sanitaria e di rischio?

L’art 25 del T.U. risponde al quesito. Il medico competente istituisce, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e la aggiorna sotto la sua responsabilità. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle che saranno accessibili solo a lui. Nella cartella saranno allegati tutti gli accertamenti diagnostici e in fase di cessazione del rapporto di lavoro verrà consegnata al lavoratore copia della sua cartella.
Il medico competente in occasione della riunione periodica comunicherà al Datore di lavoro e al RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.

4.4 Chi deve avere il medico competente?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e cioè quando vi siano dei rischi per i lavoratori e li espongano a tempi e valori superiori a quelli stabiliti per legge.
Per esempio: il D. Lgs 106/09 che modifica l’81/08 prevede che i lavoratori addetti al videoterminale che si espongano ad un utilizzo di 20 ore settimanali siano sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riguardo alla vista e alla postura oppure, quando vi siano lavorazioni che mettono in contatto il lavoratore con sostanze o preparati chimici che abbiano un rischio sensibile valutato dalle norme tecniche oppure ancora, per i lavoratori dei cantieri.

Obblighi Testo Unico D.Lgs 81/08

5.1 Anche i lavoratori hanno degli obblighi in materia di prevenzione e protezione?

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:

  1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche’ i dispositivi di sicurezza;
  4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche’ qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

5.2 Cosa deve fare il Datore di Lavoro se era già in regola rispetto alla 626/94?

Il datore di lavoro deve:

  1. aggiornare la valutazione dei rischi e il DVR o predisporre l’autocertificazione
  2. Verificare di:
    1. aver nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nel caso non ricoprà direttamente tale ruolo.
    2. Aver nominato gli addetti alla squadra delle emergenze
    3. Avere la figura del Rappresentante dei lavoratori della sicurezza e averne dato comunicazione all’INAIL
    4. Aver formato con appositi corsi ed eventuali aggiornamenti le figure nominate
  3. attenersi alle nuove disposizioni del D.Lgs. 81/08

5.3 Se si apre una nuova azienda e si assume il primo dipendente, che cosa si deve fare ai fini della sicurezza?

Prima di assumere il dipendente dovrà:

  • valutare tutti i rischi a cui andrà incontro questo lavoratore in base alla mansione che gli verrà affidata.
  • Predisporre il documento di valutazione dei rischi o l’autocertificazione.
  • Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP che potete anche essere voi stessi purché abbiate fatto la formazione prevista.
  • Fare riferimento al D. Lgs. 81/08 per gli adempimenti relativi.

5.4 Se non si hanno dipendenti ma si ha un solo socio, cosa si deve fare in merito alla sicurezza?

La definizione di “lavoratore” secondo il T.U. è: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.. Al lavoratore così definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, il soggetto beneficiario il tirocinante di tirocini formativi e di orientamento, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori e/o videoterminali, il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore addetto ai lavori socialmente utili.
Quindi chi ha anche solo un lavoratore delle tipologie sopra elencate è tenuto ad applicare il T.U. effettuando la valutazione dei rischi, la predisposizione del DVR, la nomina dell’RSPP ecc.
In conclusione, solo chi lavora da solo o gli addetti ai servizi domestici e familiari non deve adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, se però esegue lavori presso terzi deve partecipare alla redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

6.1 Qual è il ruolo dell’RLS?

  1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
    1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
    2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
    3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) e’ consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori
    4. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
    5. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    6. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
    7. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
    8. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e’, di norma, sentito;
    9. partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
    10. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
    11. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
    12. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
  2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
  3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
  5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
  6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonche’ al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
  7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e’ incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

6.2 L’azienda composta da 1 dipendente dovrà procedere alla nomina del RLS?

L’obbligo di procedere alla nomina del RLS è identico per tutte le aziende e scatta anche in presenza di un solo lavoratore. Nel caso il lavoratore non dia la sua disponibilità a ricoprire il ruolo e in generale anche nelle aziende con più addetti nessun dipendente si candidi a ricoprire il ruolo, il Datore di Lavoro dovrà richiedere un RLS territoriale (persona esterna).

6.3 A chi ci si rivolge per la richiesta del RLS territoriale?

Alle associazioni Datoriali che abbiano l’ente bilaterale. Le aziende associate ad Api Torino possono far richiesta all’ERFEA ente bilaterale costituito con le organizzazioni sindacali, compilando il format sul sito www.apito.it nella sezione del servizio tecnico – Questionario RLS -. Le aziende che non fanno parte di Api Torino ma ad altre associazioni, potranno rivolgersi alla propria per la richiesta. Nel caso non si faccia parte di nessuna associazione l’INAIL censirà le aziende e invierà il nominativo dell’RLS territoriale a chi ne sarà sprovvisto.

6.4 Quanto resta in carica il RLS?

L’incarico è triennale.

6.5 Chi può eleggere e chi può essere eletto RLS?

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività nelle sedi aziendali. Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.

6.6 Quale corso è previsto per il RLS?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza (art. 37 comma 10) concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi: dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
La durata minima dei corsi e’ di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale e gli accordi interconfederali disciplinano anche le modalità dell’obbligo di aggiornamento.

RSPP Interno ed Esterno

7.1 Chi è il RSPP?

È il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e deve provvedere:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche’ alla riunione periodica
  • a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi specifici dell’azienda e sulle misure adottate

Il RSPP può essere il Datore di Lavoro, un dipendente o un consulente esterno.
Deve essere esclusivamente un dipendente nei seguenti casi:

  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il RSPP deve frequentare 3 moduli formativi individuati dal D.Lgs. 195/03 e cioè:

  • Mod A di 28 ore
  • Mod B comune di 48 ore più per alcuni settori un modulo di specializzazione di 12 o 16 ore
  • Mod C di 24 ore

I corsi avranno dei test in itenere e un colloquio finale con attestazione del superamento del percorso formativo.
Inoltre, il RSPP/ASPP deve frequentare corsi di aggiornamento per un totale di 40 ore ogni 5 anni.
Il requisito essenziale per poter ricoprire il ruolo di RSPP è il diploma di scuola media superiore e avere le capacità
professionali adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Viene nominato
dal Datore di Lavoro che comunque non sarà esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Gli addetti alle emergenze

8.1 Chi è l’addetto al Primo soccorso aziendale e da chi viene nominato?

Dipendente o titolare dell’azienda che deve garantire assistenza all’infortunato fornendo un primo soccorso, nel caso sia un dipendente viene nominato dal Datore di Lavoro.
Il dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo.

8.2 Quali corsi deve frequentare?

Frequenta apposito corso di formazione ai sensi del D.Lgs. 388/2003 di 12 o 16 ore.
E’ previsto l’aggiornamento triennale della sola parte pratica (4 o 6 ore).

8.3 Chi e è l’addetto alla lotta antincendio e da chi viene nominato?

Dipendente o titolare dell’azienda che fornisce il proprio contributo in caso di emergenze.
Il dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo.

8.4 Quali corsi deve frequentare?

Frequenta apposito corso di formazione ai sensi del Decreto del Ministero degli Interni di 4, 8 o 16 ore (in funzione del rischio incendio). L’aggiornamento anche se previsto dal testo unico da definirsi con l’uscita di un nuovo decreto, ad oggi non è stato definito nessun nuovo decreto attuativo pertanto l’aggiornamento non è obbligatorio.

8.5 Quanti addetti al Primo Soccorso e
quanti addetti antincendio devo avere?

Ai fini delle designazioni il Datore di Lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda, dei rischi specifici, dell’organizzazione del lavoro (turni, squadre ecc.) e designa quanti addetti ritiene necessari ad avere una copertura adeguata in caso di necessità, tenendo presente
quanto previsto dall’art. 34 comma 1 bis.

8.6 Chi fa parte della squadra delle emergenze?

La squadra delle emergenze deve essere composta da più persone che in caso di emergenza curino la correttezza delle procedure previste.

  • Il presidio delle uscite di emergenza
  • Il disinserimento dell’energia elettrica e del gas metano
  • L’avviso a voce di tutto il personale anche o in sotituzione delle sirene di evacuazione
  • La messa in sicurezza di alcuni beni aziendali esposti a rischio
  • La concentrazione del personale nei punti di ritrovo previsti
  • L’uscita dallo stabile dello stesso personale

Non esistono requisiti di legge sui contenuti della formazione, si consiglia di avere una squadra preparata e formata sulla procedura di evacuazione è consigliabile l’aggiornamento della formazione e obbligatorie le prove di evacuazione.

8.7 Il Datore di Lavoro può essere addetto al primo Soccorso e addetto alla lotta antincendio?

Nelle imprese o unità produttive con più di 5 lavoratori il Datore di lavoro che delega il ruolo di RSPP, non potrà svolgere i compiti di Primo Soccorso e Antincendio.

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

9.1 Informazione ai lavoratori

  1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
    1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
    2. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
    3. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di Primo soccorso e Prevvenzione incendi
    4. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
  2. Il datore di lavoro provvede altresì affinche’ ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
    1. sui rischi specifici cui e’ esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
    2. sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
    3. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
  3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9 del D. Lgs. 81/08 (lavoratori a domicilio e lavoratori nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati).
  4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

9.2 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

  • Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
  • La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono stati definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entrati in vigore il 26/1/2012.
  • La formazione dei lavoratori prevede che tutti i lavoratori frequentino corsi di formazione della durata di 8-12-16 ore in base ai tre differenti livelli di rischio individuati con il codice Ateco e sono altresì tenuti a frequentare un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i tipi di rischio. Questo tipo di formazione non comprende l’addestramento ove previsto.
  • La formazione dei Preposti è stata definita con l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entrata in vigore il 26/1/2012 e prevede che: oltre alla formazione per  lavoratori il Preposto deve frequentare un corso della durata minima di 8 ore e un aggiornamento quinquennale di 6 ore.
  • La Formazione del Dirigente è stata definita con l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entrata in vigore il 26/1/2012 e prevede che: il Dirigente deve frequentare un corso della durata minima di 16 ore e un aggiornamento quinquennale di 6 ore.
  • I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; inattesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46,continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo19 settembre 1994, n. 626.
  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
  • Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione
    e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.
    La durata minima dei corsi e’ di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
  • La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del Datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
  • Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati,
    essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
  • Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
    e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e’ considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi
    di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

9.3 Addestramento

Il 22 febbraio 2012 è stato firmato l’accordo Stato
Regioni
concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.
L’accordo è stato pubblicato sulla G.U. n. 60 il 12/03/2012 pertanto andrà in vigore il 12/03/2013.

Norma transitoria

I lavoratori che all’entrata in vigore dell’accordo saranno incaricati dell’uso delle attrezzature elencate nell’allegato III dovranno frequentare i corsi entro 24 mesi.

Riconoscimento della formazione pregressa

I corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’accordo composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, saranno integralmente riconosciuti.
La formazione inferiore, come numero di ore e non completa di verifica, andrà integrata con l’aggiornamento e relativa verifica.

Aggiornamento

Deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione.